In seguito a domande e richieste di chiarimenti, il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria ha pubblicato ieri le seguenti “istruzioni” https://goo.gl/GMvyqh che nel seguito vi riassumiamo:
- I diritti sindacali dei lavoratori prevedono che tutti i docenti possano partecipare, non solo quelli che hanno firmato la lettera, e non sono obbligati a comunicare a nessuno preventivamente la loro volontà di scioperare (mentre l’Ateneo è tenuto a fornirci una lista del personale comandato a prestare servizio, in base all’articolo 21 del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro, come abbiamo chiesto al Rettore e alla professoressa Mapelli qualche giorno fa: https://goo.gl/XmReiC); se avranno scioperato, lo comunicheranno solo dopo, al MIUR e ai promotori dello sciopero;
- Si può scioperare per un solo giorno, in corrispondenza del primo appello in ordine temporale nel periodo 28 agosto-31 ottobre: gli appelli prima e dopo non contano, è come se non esistessero;
- Se un docente possiede più insegnamenti, sciopera solo dal primo appello fra tutti in ordine temporale, non una volta per ogni insegnamento; se gli esami di insegnamenti diversi cadono lo stesso giorno, si sciopera solo dal primo dei due in ordine di orario; se sono lo stesso giorno alla stessa ora o se sono lo stesso giorno ma uno dei due orari non è stato precisato, si sciopera da entrambi;
- Se per qualche motivo un esame si svolge su più giorni (come accade a volte per gli esami orali, nel caso in cui ci sia un numero particolarmente elevato di studenti iscritti all’appello), lo sciopero vale per tutti i giorni, non solo per il primo, perché ufficialmente l’appello è stato calendarizzato in un solo giorno;
- Nel caso in cui un docente abbia un solo appello per l’insegnamento da cui sciopera, deve essere lui stesso a chiedere alla segreteria di istituire un appello straordinario a partire dal quattordicesimo giorno in poi dalla data originaria; nel caso in cui invece siano previsti due appelli per l’insegnamento, il docente non erogherà il primo appello e gli studenti potranno sostenere l’esame solo in occasione del secondo appello;
- Non possono astenersi dall’aprire le iscrizioni all’appello i docenti che sono presidenti della commissione di esame, ma che per qualche motivo non sono gli stessi ad erogare nella pratica tale appello (per esempio, nel caso di un corso diviso in più moduli, se si deve sostenere un parziale con un professore che non è ufficialmente il titolare del corso intero): in altre parole, l’apertura delle iscrizioni non viene violata dallo sciopero;
- Se sono in più professori a far parte della commissione d’esame che eroga l’appello, ed almeno uno di essi non sciopera decidendo di “sostituire gli altri professori” (ad esempio, nel caso in cui siano in due professori a interrogare gli studenti in un esame orale), allora l’appello si tiene comunque;
- Viene ribadito che:
– i singoli Atenei o il Ministero non possono modificare le modalità di sciopero, può farlo solo la Commissione di Garanzia; pertanto, non è legittimo adottare in qualche sede universitaria modalità di sciopero diverse;
– non si può spostare lo sciopero al secondo appello; se lo si fa si esce dalle modalità di sciopero autorizzato e si può essere perseguiti per illegalità del proprio sciopero.
Vi consigliamo comunque di contattare i vostri rappresentanti qualora un docente dovesse comportarsi in modo difforme da queste modalità, trattandosi di un disservizio non previsto dalle modalità di sciopero.
In mattinata, l’ateneo ha anche accolto parte delle nostre richieste presentate la settimana scorsa (https://goo.gl/XmReiC), pubblicando un piccolo riassunto delle modalità di sciopero sul portale di Uniweb.
Vi teniamo aggiornati su eventuali sviluppi.
Sempre dalla stessa parte, quella degli studenti!